Stage e tirocini


TIPOLOGIE DI TIROCINI: IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Cosa è
Il tirocinio formativo è un periodo di formazione e orientamento che si svolge direttamente sul “campo”, ovvero all’interno di un’azienda, e che consente il coinvolgimento diretto del tirocinante nell’attività lavorativa. Il tirocinio, in concreto, nasce da un progetto formativo elaborato nel quadro di una convenzione tra soggetti promotori e aziende. Nel progetto vengono indicati obiettivi e modalità di svolgimento, nominativi del tutor e del responsabile aziendale, le garanzie assicurative, il periodo di svolgimento e la durata, il settore aziendale di inserimento dei tirocinanti.
Il tirocinio permette di:

  • fare i primi passi nel mondo del lavoro con l’aiuto di un tutor (nominato dall’azienda);
  • ottenere un credito formativo certificato dai soggetti promotori, da inserire nel curriculum vitae;
  • avere un’idea più precisa delle proprie capacità e attitudini lavorative;
  • mostrare abilità e voglia di fare ad un potenziale datore di lavoro.

Caratteristiche
Il tirocinio formativo non costituisce un rapporto di lavoro e non comporta la perdita dell’anzianità di disoccupazione. Esso, di regola, non viene retribuito, ma è possibile il rimborso al tirocinante di spese documentate (buoni pasto, trasporti).
Possono usufruire dei tirocini formativi:

  • Studenti (di scuola secondaria, università, scuole post diploma, ecc.);
  • lavoratori disoccupati, inoccupati, iscritti alle liste di mobilità;
  • persone svantaggiate (portatori di handicap, ex detenuti ecc.);
  • cittadini della Comunità Europea ed extracomunitari provenienti da Stati con cui sono in vigore rapporti di reciprocità.

In relazione alle dimensioni dell’azienda il numero di tirocinanti ospitati può raggiungere, nelle imprese con venti dipendenti e oltre (a tempo indeterminato) il 10% di essi, nelle aziende fino a 19 dipendenti il numero massimo di due, mentre nelle aziende fino a 5 dipendenti è possibile ospitare un solo tirocinante.
La durata massima di un tirocinio può essere:

  • 4 mesi per studenti che frequentano la scuola secondaria;
  • 6 mesi per lavoratori inoccupati o disoccupati e studenti e per allievi di istituti professionali di stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea;
  • 12 mesi per persone svantaggiate, studenti (Università, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e di specializzazione post-secondari anche non universitari);
  • 24 mesi per persone portatrici di handicap.

Disciplina
Il tirocinio è un rapporto triangolare tra: il tirocinante, l’impresa ospitante e l’ente promotore (un soggetto pubblico o privato che organizza il tirocinio).
In particolare, sono coinvolti nell’elaborazione e nella gestione di iniziative di tirocinio, in qualità di soggetti promotori:

  • Agenzie per l’Impiego e Centri Territoriali per l’Impiego;
  • Università (pubbliche e private) e Provveditorati agli Studi;
  • Istituti scolastici statali e non statali;
  • Centri di formazione e orientamento;
  • Comunità terapeutiche, Cooperative sociali;
  • Servizi di inserimento lavorativo per disabili;
  • Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro.

I soggetti promotori nominano un tutor a garanzia del progetto formativo, mentre l’impresa ospitante individua il responsabile aziendale che cura l’inserimento dei tirocinanti.
Per svolgere un tirocinio formativo è necessario contattare un ente promotore (non un impresa) e presentare la propria candidatura. Sarà poi lo stesso ente a curare l’inserimento in impresa e ad assistere il tirocinante.

Garanzie assicurative
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali compete al soggetto promotore che dovrà stipulare anche una polizza per la responsabilità civile verso terzi presso una compagnia assicuratrice. Sono comprese nella tutela anche tutte le attività svolte dal tirocinante all’esterno dell’azienda e inserite nel progetto formativo. Se il soggetto promotore è una struttura pubblica competente in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (Agenzie regionali per l’impiego, Uffici periferici del Ministero del Lavoro), l’azienda ospitante può stipulare la convenzione direttamente con l’Inail, assumendone l’onere assicurativo. Una particolare forma di tutela viene assicurata a chi svolge quelle attività promosse dalle istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti educativi, considerate proprie della scuola: tirocini, corsi post-diploma, attività culturali e sportive e, in generale, tutte quelle attività ed iniziative complementari ed integrative svolte dalle scuole e dalle università statali. In questi casi, infatti, sussiste la forma assicurativa di “gestione per conto dello Stato” (disciplinata dal Testo Unico Infortuni e Malattie Professionali del 1965) e, di conseguenza, non viene istituita una posizione assicurativa, ma al verificarsi di infortunio vengono erogate le prestazioni previste dalla tutela obbligatoria che verranno rimborsate dall’Amministrazione dello Stato interessata.

Riferimenti normativi

  • Art. 18 Legge 24 giugno 1997, n. 196 – “Norma in materia di promozione dell’occupazione” – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997.
  • Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 – Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento.

 

TIPOLOGIE DI TIROCINI: I PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

Cosa sono
I piani di inserimento professionale (PIP), disciplinati dall’art. 15 della L. 451/94, costituiscono una tipologia di tirocinio mirata ad agevolare le scelte professionali e a fornire una formazione professionale aggiuntiva mediante un’esperienza lavorativa effettuata in un contesto aziendale.

Beneficiari
Beneficiari dell’inserimento professionale sono i giovani di età compresa tra i 19 ed i 32 anni, elevabili a 35 anni per i disoccupati di lunga durata.

Caratteristiche del contratto
I PIP sono attuati mediante progetti formativi di due tipi:

  1. progetti indirizzati a giovani in possesso di istruzione secondaria inferiore o superiore, per iniziative formative che possono avere ad oggetto anche lo svolgimento di attività socialmente utili e che mirano al recupero dell’istruzione di base o a fornire una formazione di livello più elevato;
  2. progetti per figure professionalmente qualificate basati su periodi di formazione e sullo svolgimento di un’esperienza lavorativa.
    L’art. 15 L. 451/94 stabilisce che la partecipazione del giovane ai PIP non può superare i 12 mesi e che ai giovani debba essere corrisposta un’indennità per le ore di lavoro effettuate.
    Analogamente alle altre forme di tirocinio, anche nel caso dei PIP non si instaura un rapporto di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi

  • Legge 24 giugno 1997, n. 196 – “Norme in materia di promozione dell’occupazione” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 154 del 4 luglio 1997.
  • Decreto Legislativo del 25 marzo 1998, n. 142 – “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1998.
  • Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n.368 – “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001.

A chi rivolgersi:
Agenzia Molise Lavoro
Via Masciotta, 13
Campobasso
Tel. 0874 416424
Fax 0874 412154
e-mail [email protected]
url: www.agenziamoliselavoro.it

Centri per l’impiego Presso le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia
www.provincia.campobasso.it
www.provincia.isernia.it
Assessorato Regionale al Lavoro – Via Toscana 63, Campobasso