La somministrazione di lavoro


Il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha abrogato la disciplina del lavoro interinale contenuta negli artt. 1-11 della legge 196/1997 e ha introdotto il nuovo istituto della somministrazione di lavoro (artt. 20 e ss. D.Lgs. cit.) che conserva sostanzialmente immutata la struttura trilaterale del lavoro interinale, mentre introduce novità rilevanti nell’ambito di applicazione della fattispecie.

Cosa è
La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente dal somministratore. Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi, entrambi i quali possono essere stipulati a tempo determinato o indeterminato:

  • un contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale. La legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte dell’utilizzatore. La pubblica amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato. Il somministratore, invece, deve essere un’Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell’attività di somministrazione e iscritta nell’apposita sezione dell’Albo informatico.
  • un contratto di lavoro, stipulato tra il somministratore e il lavoratore. Tale contratto può essere stipulato da tutti i lavoratori.

Caratteristiche
Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

  1. l’autorizzazione rilasciata al somministratore;
  2. il numero dei lavoratori da somministrare;
  3. le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per le quali è stato stipulato;
  4. l’indicazione della presenza di eventuali rischi per la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
  5. la data di inizio e la durata del contratto;
  6. le mansioni dei lavoratori ed il loro inquadramento;
  7. il luogo e l’orario delle prestazioni lavorative, nonché il trattamento economico e normativo.

Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata.

Disciplina
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere stipulato per:

  • servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
  • servizi di pulizia, custodia, portineria;
  • servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci;
  • gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato;
  • attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, ricerca, gestione e selezione del personale;
  • attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale, gestione di call-center;
  • costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione, (con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale), per l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;
  • in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro.
    Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato:
  • per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore (art. 20 D.lgs. 276/2003);
  • per le “esigenze temporanee” indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro scadenza naturale (art. 86 D.lgs. 276/2003).

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Trattamento economico e normativo
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto, se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore, questo può richiederlo all’utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, è previsto, da parte del somministratore, il pagamento di un’indennità la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto può essere stipulato anche a tempo parziale. Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del contratto a termine (D.lgs. 368/2001), con alcune differenze:

  • il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo;
  • gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione.

È nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione. Il divieto può essere derogato a fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

Riferimenti Normativi

  • Circolare ministeriale del 22 febbraio 2005, n. 7 –  “Disciplina della somministrazione di lavoro”.
  • Circolare ministeriale del 24 giugno 2004, n. 25 – “Agenzie per il lavoro”.
  • Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 Marzo 2004 –  “ Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
  • Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 Dicembre 2003 – “Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro”
  • Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e  mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”.