Le agevolazioni alle assunzioni


Assunzioni di disoccupati di lunga durata e cassaintegrati da almeno 24 mesi (Legge 407/90)


I soggetti beneficiari

  • Disoccupati
  • Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con regolare iscrizione all’ufficio di collocamento da almeno 24 mesi

I datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, le categorie di soggetti della sezione precedente, che non abbiano effettuato licenziamenti o sospensioni nei 12 mesi precedenti l’assunzione.

Incentivi all’assunzione
Gli incentivi consistono in una riduzione o nell’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per i 36 mesi successivi all’assunzione, e in particolare:

  • riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da imprese, consorzi di imprese, enti pubblici economici e liberi professionisti operanti sul territorio nazionale;
  • esonero totale dall’obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel caso di imprese artigiane e di imprese operanti nel Mezzogiorno.

Se sussistono i requisiti di legge, la concessione dell’agevolazione è certa.
L’agevolazione contributiva prevista dalla legge in esame è cumulabile con gli sgravi della L. 68/99, ma non con altri incentivi alle assunzioni.

Quali sono gli adempimenti per il datore di lavoro?

  • Inviare all’ufficio di collocamento la comunicazione di assunzione (modello C/ASS), allegando il modello integrativo per la richiesta di fruizione dell’agevolazione (modello C/ASS/AG). Successivamente l’ufficio di collocamento provvederà ad effettuare le opportune comunicazioni all’INPS, ente gestore delle agevolazioni.
  • Inviare all’INPS la comunicazione di richiesta dell’agevolazione, allegando ogni documentazione utile ad attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare degli sgravi contributivi.
  • Portare in detrazione lo sgravio nella prima denuncia contributiva con il modello DM 10/2; modulo che il datore di lavoro deve presentare, obbligatoriamente via internet, per denunciare le somme a debito (es. contributi) e a credito (es. riduzioni contributive) verso l’INPS.

Il versamento di quanto dovuto all’INPS deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga, tramite il modello F24, presso gli sportelli delle banche convenzionate, dei concessionari o degli uffici postali.

Per ulteriori informazioni
Call Center INPS INFORMA 16464: in funzione 24 ore su 24, fornisce notizie e servizi di carattere previdenziale e costa 0,16 €, iva compresa, ad informazione raggiunta.
Sito internet: www.inps.it

Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (Legge 68/99)

Soggetti beneficiari

Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e portatori di handicap intellettivo con capacità lavorativa ridotta oltre il 45% (accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, in conformità alla classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall’OMS).

  • Invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33 % (accertata dall’INAIL).
  • Non vedenti e sordomuti.
  • Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio (con accertamento effettuato in base alla legge sulle pensioni di guerra).
  • Orfani e figli dei grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (se minori al momento della morte del genitore o del riconoscimento della 1^ categoria delle tabelle in materia di pensioni di guerra).
  • Invalidi a seguito di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o familiari superstiti.

I datori di lavoro obbligati alle assunzioni

Numero occupati: da 15 a 35 dipendenti

  • Numero assunzioni:1 lavoratore disabile, ma solo in caso di nuove assunzioni
  • Tipologia: chiamata nominativa

Numero occupati: da 36 a 50 dipendenti

  • Numero assunzioni: 2 lavoratori disabili
  • Tipologia: 1 chiamata nominativa; 1 chiamata numerica

Numero occupati: oltre 50 dipendenti

  • Numero assunzioni: 7% dei lavoratori occupati
  • tipologia: 60% con chiamata nominativa; 40% con chiamata numerica

Sono esclusi dal numero degli occupati:

  • i lavoratori occupati ai sensi della legge in esame: sono considerati disabili assunti anche quei lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro, quando si sia verificata una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 60%;
  • i dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore a 9 mesi;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i dirigenti.

Non sono nuove assunzioni quelle effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e lavoratori cessati dal servizio se sostituiti entro 60 giorni.
Obblighi dei datori di lavoro
Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro devono presentare la denuncia con l’indicazione dei lavoratori disabili già impiegati nell’azienda e del numero di disabili che devono ancora essere assunti per raggiungere la quota d’obbligo stabilita dalla legge. La denuncia sostituisce la richiesta di avviamento.

Adempimenti dei lavoratori beneficiari
I soggetti appartenenti alle categorie indicate precedentemente devono richiedere l’iscrizione nelle liste speciali dei disabili da avviare al lavoro, tenute presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli stessi devono confermare la loro volontà di essere avviati al lavoro recandosi alla Direzione Provinciale del Lavoro e chiedendo l’inserimento in graduatoria; se non si rispetta questo adempimento, non si può prendere parte alle chiamate numeriche.

Agevolazioni per i datori di lavoro

AMMONTARE DELL’INCENTIVO
DURATA
CONDIZIONE
Fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali e assistenziali
Massimo 8 anni
Inabilità del dipendente superiore al 79%
Fiscalizzazione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali
Massimo 5 anni
Inabilità del dipendente tra il 67% e il 79%
Rimborso forfetario delle spese di adeguamento del posto di lavoro
 
Inabilità del dipendente superiore al 50%

L’agevolazione riguarda anche i datori di lavoro che non sono tenuti ad assumere un disabile ma che procedono comunque all’inserimento. I programmi di inserimento devono essere presentati all’ufficio competente entro il 30 giugno di ciascun anno. 
Le agevolazioni sono estese anche agli imprenditori con meno di 15 dipendenti che intendono assumere un disabile.

Le convenzioni
La legge prevede la facoltà di stipulare convenzioni tra gli uffici competenti e il datore di lavoro, obbligato all’assunzione o meno, per l’inserimento lavorativo dei disabili.
Tipi di convenzioni:

  • CONVENZIONI  ex art. 11 co. 1: indicano tempi e modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare; si prevede la facoltà di chiamata nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative valevoli ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, contratti di lavoro a termine e periodi di prova più lunghi rispetto ai CCNL.
  • CONVENZIONI ex art. 11 co. 4: sono dette di “integrazione lavorativa” e riguardano disabili con particolari difficoltà di inserimento; devono indicare in modo dettagliato le mansioni, le modalità di svolgimento e le forme di sostegno previste per favorire l’adattamento al lavoro del disabile.
  • CONVENZIONI  ex art. 11, co. 5: sono le convenzioni di “inserimento mirato”; possono essere utilizzate da cooperative sociali di tipo B, consorzi di cooperative sociali, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato e altri soggetti idonei a realizzare gli obiettivi della legge n. 68 del 1999.
  • CONVENZIONI ex art. 12: coinvolgono gli uffici competenti, i datori di lavoro soggetti all’obbligo e le cooperative sociali o i disabili liberi professionisti. Il disabile viene assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro, ma viene poi inserito presso la cooperativa sociale o il disabile libero professionista su cui gravano gli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro devono garantire la totale copertura dei costi derivanti dall’applicazione del CCNL e dai relativi obblighi contributivi.

Indirizzi Utili
Per avere informazioni sui progetti e le agevolazioni per le imprese è opportuno contattare la sede Inail regionale. L’indirizzo e il sito sono disponibili su www.inail.it.