La riforma del collocamento


Le principali novità: dalle liste di collocamento all’elenco anagrafico 
Il D. lgs. 297/02 ha abrogato le liste di collocamento (restano in vigore solo le liste dei lavoratori disabili, dei lavoratori in mobilità e dei lavoratori dello spettacolo) e ha istituito l’elenco anagrafico. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario alla data del 29 gennaio 2003 sono iscritti d’ufficio nell’elenco anagrafico.

L’elenco viene integrato e aggiornato a seguito delle comunicazioni obbligatorie effettuate dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all’attività di mediazione. L’elenco anagrafico si aggiorna anche a seguito delle comunicazioni relative all’assolvimento dell’obbligo scolastico e dell’obbligo formativo, delle comunicazioni effettuate da istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro, oppure dalle comunicazioni effettuate dal lavoratore stesso.

Elenco anagrafico e centri per l’impiego
I servizi competenti ad attivare e gestire l’elenco anagrafico sono i Centri per l’impiego che inseriscono i dati relativi a ciascun lavoratore, sulla base delle dichiarazioni rese da quest’ultimo, nella scheda anagrafica. All’atto dell’iscrizione, al lavoratore viene attribuito il profilo professionale che è disponibile ad accettare e che, per l’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione, deve essere certificato da adeguata esperienza lavorativa.

Il lavoratore si deve presentare presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale ha dichiarato il proprio domicilio.

I lavoratori rimangono iscritti nell’elenco fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
  • scadenza del permesso di soggiorno in caso di lavoratori extracomunitari, o comunque, decorrenza di un periodo di almeno sei mesi dall’ultimo lavoro;
  • raggiungimento del limite massimo di età.

Accertamento dello stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione viene riconosciuto solo a coloro che dichiarino al Centro per l’Impiego competente per domicilio l’immediata disponibilità al lavoro.
La dichiarazione di disponibilità comporta la volontà di concordare un percorso di ricerca attiva di lavoro e l’impegno di accettare le iniziative di promozione dell’occupazione del Centro per l’Impiego (occasioni di lavoro, tirocini, corsi di formazione professionale, di orientamento, di miglioramento della propria occupabilità).

Conservazione dello stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione non è in assoluto incompatibile con lo svolgimento di un’ attività lavorativa ma può essere conservato qualora lo svolgimento di tale attività (di natura autonoma o subordinata) sia tale da assicurare un reddito annuale lordo non superiore alle soglie che, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro con Circolare del 16/04/2007, sono fissate in:

  • euro 8.000,00 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);
  • euro 4.500,00 per i redditi da attività autonoma.

Il reddito da considerare è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro per l’impiego e riferito all’anno solare in corso. Il lavoratore si impegna a comunicare il superamento di tale limite di reddito nell’anno in corso o negli anni successivi.

Sospensione e perdita dello stato di disoccupazione
Il soggetto in stato di disoccupazione che non si presenti presso il Centro per l’impiego a seguito di esplicita convocazione o che rifiuti una congrua offerta di lavoro perde lo stato di disoccupazione.
La mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione se dovuta a malattia, infortunio, servizio di leva o richiamo alle armi, servizio civile e gravidanza limitatamente al periodo di astensione obbligatoria. In ogni caso, i motivi che impediscono di rispondere alla chiamata devono essere adeguatamente motivati e documentati. Se il luogo di lavoro è distante più di 50 Km dal domicilio del disoccupato e raggiungibile con i mezzi pubblici in più di un’ora, il rifiuto senza giustificato motivo non fa perdere la disoccupazione, così come nel caso in cui il lavoro non sia raggiungibile con i mezzi pubblici e sia più distante di 15 Km dal domicilio del disoccupato.

L’offerta di lavoro congrua
L’offerta di lavoro per essere congrua deve rispettare dei parametri: questi sono differenti a seconda che la stessa venga rivolta ad un soggetto disoccupato o ad un soggetto inoccupato.
L’offerta congrua per il disoccupato:

  • idonea rispetto alla professione, che rispetti le disponibilità espresse o omogenea rispetto alle esperienze lavorative svolte in precedenza;
  • retribuzione, non inferiore del 10% rispetto a quella percepita mediamente (dopo i sei mesi la soglia è elevata al 15%).

L’offerta congrua per l’inoccupato:

  • deve rispondere alle disponibilità espresse, deve essere attinente alla formazione professionale e/o scolastica.